Spesso gli imprenditori si trovano nella condizione di non riuscire più a far seguito agli accordi presi con banche o altri creditori, vuoi per il periodo di crisi in atto, vuoi per scelte imprenditoriali sbagliate o per qualunque altro motivo. In questi casi è possibile correre ai ripari prima che sia troppo tardi attraverso l’istituto della ‘ristrutturazione del debito aziendale’.

Possono usufruire di questo istituto aziende di qualsiasi tipo (anche agricola) e dimensione (è infatti prevista anche la ditta individuale), ma è necessario che l’esposizione debitoria sia tale da poter portare l’impresa verso la cessazione dell’attività.

In cosa consiste?

Si tratta di una proposta di accordo con la quale l’azienda presenta ai propri creditori un piano atto a ridurre la pressione dei debiti e, di conseguenza, permettere all’attività di poter emergere dal momento di crisi. Se si raggiunge l’accordo questo andrà poi iscritto nel registro delle imprese. Visti i tempi tecnici, in molti casi abbastanza dilatati, è possibile stilare l’accordo e, sulla base dell’approvazione da parte dei creditori, utilizzarlo per evitare l’aggressione di alcuni beni appartenenti al patrimonio dell’azienda, in attesa che vengano adempiute le varie formalità.                    

Questo atto consiste in una relazione redatta da un esperto nella quale viene attestata la veridicità dei dati economici della società e la fattibilità del piano che è alla base della ristrutturazione. In questo piano devono essere specificate le modalità ed i tempi di rientro.2 ristrutturazione del debito - interna1

L’imprenditore in stato di crisi ha, dunque, la facoltà di domandare l’omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti, ma è indispensabile che anche i creditori aderiscano al piano raggiungendo almeno il 60% della copertura totale dell’esposizione debitoria.

I creditori che non aderiscono (purché in misura non superiore al 40%) hanno comunque diritto al rimborso totale dei crediti vantati, ma non possono opporsi al completamento della ristrutturazione del debito. Il calcolo delle suddette percentuali viene fatto sul “peso” del credito, quindi per quota e non per ‘teste’.

Quali debiti sono ammessi?

In generale possono essere inseriti nell’accordo di ristrutturazione del debito:

  • i debiti finanziari (ad esempio mutui, prestiti, leasing, ecc) che sono vantati da Istituti di credito;
  • i debiti commerciali (verso i vari fornitori di beni e di servizi);
  • i debiti verso il fisco (anche quelli nei confronti di Equitalia);
  • i debiti verso l’Inps.

Come si possono estinguere i debiti dovuti?

Nel piano di ristrutturazione il debitore deve specificare come intende far fronte ai propri debiti; può effettuare diversi tipi di proposta, ricordando che è sempre facoltà del creditore decidere se accettare le condizioni oppure no.

In particolare, tra le varie opportunità, potrà proporre:

  • una dilazione dei pagamenti dovuti (soprattutto con il Fisco e con l’Inps).
  • la conversione dei debiti in azioni e loro trasferimento ai creditori: dovrà essere effettuato il corrispondente aumento di capitale uguale al valore contabile del debito;
  • il trasferimento di attività al o ai creditori. Con questa soluzione sarà necessario procedere allo storno da bilancio come valore contabile del debito che risulterà estinto (o ridotto);
  • l’emissione di un prestito obbligazionario di tipo convertibile in azioni per un importo corrispondente al valore contabile del debito.

Vantaggi e svantaggi                                       2 ristrutturazione del debito - interna2

Per quanto riguarda i vantaggi possiamo elencarne alcuni:

  • i creditori possono decidere di rinunciare in tutto o in parte ai crediti vantati, oppure agli interessi maturati;
  • i creditori possono sospendere eventuali azioni di pignoramento in corso. La richiesta di sospensione è da farsi al tribunale ed è possibile se si è già raggiunto un preaccordo con la quota sufficiente dei creditori;
  • nel periodo di accordo si possono richiedere dei finanziamenti come aiuto per superare la crisi;
  • rispetto dei pochi vincoli di legge per la redazione del piano di ristrutturazione del debito;
  • possibilità di chiudere accordi o transazioni con il fisco o con l’Inps.
  • l’imprenditore può proseguire la gestione della propria attività aziendale;
  • trovato l’accordo non possono essere promossi nuovi pignoramenti o azioni cautelari;
  • esenzione sull’applicazione delle norme che possono portare alla riduzione di capitale a causa delle perdite ed al relativo scioglimento della società.

Per quanto riguarda gli svantaggi quello più importante è legato solo alla parte di crediti non rientranti nella ristrutturazione che devono essere comunque pagati interamente. Per il pagamento di questi ci sono dei tempi che devono essere rispettati, e cioè:

  • se i crediti lasciati fuori dall’accordo sono scaduti alla data di omologa dell’accordo di ristrutturazione il creditore non potrà esigerne il pagamento prima che siano passati 120 giorni;
  • se non sono ancora scaduti alla data di omologazione, il termine rimane sempre di 120 giorni ma parte dalla data della loro scadenza.

Come avviene la procedura?

L’iter perché la ristrutturazione del debito sia valida deve seguire le seguenti fasi:

  • domanda di ristrutturazione al tribunale territorialmente competente. Per questa prima tappa si possono seguire due strade: quella dell’accordo ordinario (deposito della domanda di omologazione dell’accordo con l’appoggio della maggioranza dei creditori) oppure attraverso una proposta di accordo per ottenere il tempo necessario per formalizzarla;
  • deposito dell’accordo e relativa iscrizione nel registro delle imprese;
  • udienza per l’omologazione che serve per verificare la veridicità e la sussistenza ad esempio dell’accordo con il 60% dei creditori;
  • ‘esecuzione’ 

Accordo di ristrutturazione del debito: a chi rivolgersi

Per ottenere un accordo di ristrutturazione del debito occorrono capacità di mediazione e negoziazione per proporre convincenti strategie di ristrutturazione debitoria aziendale ai creditori. Secondo l’art. 182 bis della Legge Fallimentare la richiesta deve essere accompagnata da “una relazione redatta da un professionista, designato dal debitore (…) sulla veridicità dei dati aziendali e sull’attuabilità dell’accordo stesso con particolare riferimento alla sua idoneità ad assicurare l’integrale pagamento dei creditori estranei”.

Inoltre, è importante eseguire una analisi dei contratti bancari alla base del debito, per verificare la presenza di eventuali criticità, da poter sfruttare, attraverso una perizia finanziaria, in sede di negoziazione con le banche creditrici (ad esempio la presenza di anatocismo bancario o usura).

Per questo motivo, per intraprendere una procedura di ristrutturazione del debito è indispensabile affidarsi a professionisti specializzati nel recupero delle perdite finanziarie in grado di aiutare il debitore con una negoziazione assistita nella risoluzione delle controversie e concludere vantaggiosi accordi di ristrutturazione del debito.

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